Cronaca
Novità in materia di soccorso e trasporto animali feriti coinvolti in incidenti stradali. Le nuove regole del codice della strada
Novità in materia di soccorso e trasporto di animali feriti, coinvolti in incidenti stradali. Il 27 dicembre scorso è entrata infatti in vigore una nuova disposizione del codice della strada che stabilisce i criteri per un trasporto idoneo degli animali coinvolti in incidenti e che necessitano di immediato soccorso.
Innanzitutto è buona cosa ricordare che, in caso di incidente stradale, ogni cittadino, secondo le disposizioni di legge già in vigore prima del 27 dicembre 2012, nel comporre il numero d’emergenza 112 oppure della Polizia locale deve specificare se vi sono animali feriti rimasti coinvolti nell’incidente, in modo che l’Autorità di Polizia possa contattare immediatamente i “soccorritori veterinari”.
Inutile dire che la priorità del soccorso è sempre nei confronti delle “persone ferite” contattando il 118 prima di ogni altro numero! L’utente della strada comunque, in caso di incidente ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.
Chiunque non ottempera agli obblighi è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da 389 euro a 1.559 euro. Anche le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso.
Chiunque non ottempera all’obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da 78 euro a 311 euro. La novità che sta invece alla base dell’ultimo decreto, entrato in vigore il 27 dicembre scorso, riguarda in particolare il “trasporto di animali in stato di necessità, coinvolti in incidenti”. Infatti, con le nuove disposizioni, viene disciplinata la immatricolazione delle “autoambulanze veterinarie”, classificate quali veicoli per uso speciale a norma della direttiva 2007/46/CE e ai veicoli adibiti alle attività di vigilanza zoofila, svolte da soggetti pubblici e privati nell’adempimento di servizi urgenti di istituto. Inoltre, viene disciplinato il trasporto degli animali feriti da parte dei veicoli in disponibilità degli enti proprietari e concessionari delle autostrade, impegnati nell’attività di recupero di animali la cui presenza possa costituire pericolo per la circolazione stradale.
Anche i privati sono interessati dal regolamento perché ai veicoli condotti dai privati che effettuano il trasporto di animali in stato di necessità, si applica la disciplina contenuta nell’articolo 156 codice della strada. Ricordiamo che ai sensi dell’articolo 177, comma 1, del codice della strada, l’uso dei dispositivi acustici supplementari di allarme e i dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti dei veicoli disciplinati dal decreto, esclusivamente per l’espletamento di servizi urgenti di istituto inerenti il soccorso od il trasporto di animali, i quali debbano essere trasferiti verso strutture veterinarie autorizzate sia pubbliche che private in ragione del loro stato di necessità, così come disciplinato all’articolo 6, ed a condizione che il soccorso od il trasporto sia stato richiesto da parte di un medico veterinario ovvero, in caso contrario, un medico veterinario abbia successivamente accertato lo stato di necessità dell’animale soccorso o trasportato.
Al fine di consentire agli organi di polizia stradale, di cui all’articolo 12, comma 1, del codice della strada, di accertare il regolare utilizzo dei dispositivi acustici supplementari di allarme e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, previsti dall’articolo 177, comma 1, del codice della strada, i conducenti dei veicoli che effettuano il servizio di soccorso agli animali, sono tenuti ad esibire la richiesta scritta di soccorso o di trasporto ovvero, in mancanza, la certificazione relativa allo stato di necessità dell’animale soccorso o trasportato, rilasciate da un medico veterinario.
Nel caso in cui l’accertamento sul regolare utilizzo dei dispositivi di cui al comma 1, da parte degli organi di polizia stradale, non possa essere immediatamente effettuato ovvero sia impedito o reso eccessivamente difficoltoso in ragione di specifiche circostanze di luogo o di tempo, l’ufficio o il comando da cui dipende l’agente accertatore invita, pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 180, comma 8, codice della strada, l’intestatario del veicolo ad esibire, entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla notifica dell’invito, la richiesta scritta di soccorso o di trasporto ovvero la certificazione relativa allo stato di necessità dell’animale soccorso o trasportato, rilasciate da un medico veterinario. Il decreto disciplina anche l’immatricolazione dei veicoli destinati ad “ambulanze veterinarie”, indicando le caratteristiche tecniche.